Regolamento unico UE sugli appalti: il vero rischio non è perdere il Codice, ma abbassare l'asticella digitale.
La proposta di Bruxelles di sostituire le direttive del 2014 con un regolamento direttamente applicabile viene raccontata come una battaglia di sovranità normativa. È una lettura parziale. Il nodo più concreto, per chi lavora ogni giorno con il BIM e per la PA che deve committare in digitale, è un altro: un’armonizzazione che rischia di uniformare verso il basso proprio dove l’Italia era partita meglio.
A metà luglio 2026 è circolata in via informale una bozza di 144 articoli con cui la Commissione europea vuole riscrivere l’intera disciplina degli appalti pubblici sopra soglia. L’obiettivo è mandare in soffitta il “trittico” di direttive del 2014 e sostituirlo con un unico regolamento, uguale per tutti e applicabile senza recepimento nazionale. La proposta formale è attesa in autunno, il negoziato dovrebbe chiudersi entro fine 2027 e l’entrata a regime slitterebbe verso la fine del decennio. Parliamo di un mercato che vale circa il 15% del PIL dell’Unione: non un dettaglio.
Il dibattito pubblico si è subito polarizzato tra “difesa del Codice italiano” e “più integrazione europea”. Ma per chi si occupa di digitalizzazione delle costruzioni la domanda giusta è un’altra: questa riforma alza o abbassa il livello di maturità digitale richiesto alla domanda pubblica? Proviamo a rispondere.

Dalla direttiva al regolamento: non un tecnicismo, ma un cambio di paradigma
La differenza tra direttiva e regolamento non è materia da giuristi. Una direttiva fissa gli obiettivi e lascia a ogni Stato il compito di recepirli con una legge propria, calibrata sul proprio ordinamento: è ciò che l’Italia ha fatto con il D.Lgs 36/2023, il terzo Codice dei contratti in vent’anni. Un regolamento, invece, si applica così com’è, senza filtri e senza margini di adattamento.
Tradotto: se prevalesse la linea della Commissione, il Codice italiano — insieme alla regolazione di dettaglio affidata all’ANAC tramite bandi-tipo e linee guida — verrebbe di fatto svuotato. Non è una perdita astratta di “sovranità”: è la scomparsa della possibilità di adattare le regole a come funziona davvero la nostra pubblica amministrazione.
Semplificare non è automaticamente migliorare
Va detto con onestà: non tutto nella bozza è da respingere. Anzi, diverse scelte sono condivisibili e vanno nella direzione giusta:
- procedure ridotte a tre modelli (aperta e negoziata come standard, dinamica semplificata, dedicata all’innovazione);
- requisiti di partecipazione più bassi, per aprire il mercato alle PMI;
- qualità che pesa di più nel punteggio: minimo 30%, fino al 50% per gli appalti ad alta intensità di manodopera;
- una “preferenza europea” che permette di respingere offerte con contenuto UE inferiore al 50%.
Sono aperture serie in chiave di competitività e autonomia strategica. Il problema non è la semplificazione in sé, ma ciò che la semplificazione rischia di travolgere nel merito. E qui arriviamo al punto che ci riguarda più da vicino.
La soglia BIM a 25 milioni: un’armonizzazione al ribasso
La bozza rende obbligatorio il Building Information Modelling solo per i lavori pari o superiori a 25 milioni di euro, riservando alla Commissione la facoltà di abbassare la soglia “in un secondo momento”.
Per capire perché è un problema, basta guardare da dove parte l’Italia. Con il nuovo Codice, dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di gestione informativa digitale scatta per tutti i lavori sopra i 2 milioni di euro. È l’esito di un percorso costruito con pazienza a partire dal Decreto BIM del 2017, con soglie abbassate progressivamente proprio per accompagnare stazioni appaltanti e imprese verso una maturità digitale diffusa.
Portare l’asticella a 25 milioni ribalta quella logica. Con quel valore, la stragrande maggioranza degli appalti italiani — scuole, presìdi sanitari di prossimità, manutenzioni, opere comunali, riqualificazioni — resterebbe fuori dall’obbligo BIM. Ed è esattamente il segmento in cui la digitalizzazione produce i benefici più tangibili: controllo dei costi, riduzione delle varianti in corso d’opera, gestione del ciclo di vita. Non a caso, è nelle opere medio-piccole che storicamente si concentrano contenziosi, ritardi e sovracosti.
Perché l’Europa dovrebbe fissare un livello minimo di digitalizzazione più basso di quello che diversi Stati membri hanno già raggiunto? Un regolamento dovrebbe armonizzare verso l’alto, non certificare il minimo comune denominatore.
L’incertezza regolatoria è nemica degli investimenti
C’è un effetto meno visibile ma altrettanto pesante: quello sul mercato professionale. Un intero tessuto di studi, imprese e tecnici ha investito in competenze, software e certificazioni contando su una domanda pubblica in crescita e su un obbligo che spingeva all’adozione.
Un innalzamento così drastico rischia di raffreddare quella domanda proprio mentre la curva di adozione stava prendendo slancio. E la clausola che consente alla Commissione di riabbassare la soglia “in futuro” non rassicura: introduce incertezza, e nulla scoraggia gli investimenti quanto non sapere quali saranno le regole del gioco tra tre anni.
Il regolamento non tiene conto di come funziona davvero la PA
Il secondo nodo è di sistema. Spostare a Bruxelles non solo i princìpi, ma anche la regolazione di dettaglio, significa ignorare che è proprio nel dettaglio che vive la pubblica amministrazione italiana: le funzioni del RUP, la qualificazione delle stazioni appaltanti, gli allegati tecnici, il subappalto, i rapporti con la normativa antimafia.
Il diritto europeo degli appalti, va detto con franchezza, non ha ancora raggiunto una maturità tale da consentire una piena uniformazione senza generare attriti applicativi. Uno studio recente su oltre trenta Paesi ha mostrato quanto siano eterogenei i sistemi di nomina, formazione e responsabilità di chi governa le procedure. Immaginare che un regolamento identico funzioni allo stesso modo a Milano, a Varsavia e a Lisbona è, quantomeno, ottimistico.
Non stupisce allora che 18 Paesi — tra cui Italia, Francia e Germania — abbiano già dichiarato di preferire lo strumento della direttiva. Non è difesa di posizioni acquisite: è la consapevolezza che la flessibilità del recepimento è un valore, non un difetto.
Il caso project financing: cancellare non è correggere
Un esempio concreto del rischio è il project financing a iniziativa privata, oggi non contemplato dalla bozza. Il tema si intreccia con la sentenza della Corte di giustizia UE del 5 febbraio 2026, che ha bocciato il diritto di prelazione del promotore perché lesivo dei princìpi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Il punto critico non è difendere ogni istituto nazionale così com’è — la prelazione aveva profili problematici sul piano della concorrenza. Il punto è un altro: se il regolamento ignora del tutto la finanza di progetto anziché ridisegnarla in modo compatibile con il diritto UE, si rischia di buttare via, insieme all’acqua sporca, anche uno strumento utile per attrarre capitali privati sulle opere pubbliche. Correggere ciò che non va è un conto; cancellare per omissione è un altro.
Cosa cambia per i professionisti AEC
Per chi progetta, costruisce e gestisce informazioni, la posta in gioco è molto concreta. Se la soglia BIM salisse a 25 milioni, il rischio è una domanda pubblica digitale a due velocità: obbligatoria per le grandi opere, facoltativa (e quindi discontinua) per tutto il resto.
Questo non significa che il BIM diventi meno utile — significa che diventa meno richiesto per legge. E qui si apre una scelta di campo per il mondo professionale: continuare a considerare la digitalizzazione un adempimento da attivare solo quando la norma lo impone, oppure trattarla come un vantaggio competitivo da presidiare a prescindere dall’obbligo. Chi ha già investito in metodo e competenze non deve fare marcia indietro: deve semmai spostare l’argomento dal “è obbligatorio” al “conviene, e vi dimostro perché”.
La formazione è la vera infrastruttura del procurement digitale
Qualunque forma assuma la riforma, il fattore decisivo resterà lo stesso: la capacità della committenza pubblica di chiedere le cose giuste e di verificare ciò che riceve. Un obbligo normativo, alto o basso che sia, non produce automaticamente competenza.
È qui che si gioca la partita più importante, e paradossalmente meno discussa. Servono dirigenti che sappiano leggere un capitolato informativo come un atto di governo e non come un allegato tecnico; RUP capaci di controllare un modello, non solo di richiederlo; verificatori e facility manager che sappiano usare i dati lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. Senza questo strato di competenze, qualsiasi soglia — 2 o 25 milioni — resta una cifra sulla carta.
Mon serve più BIM per legge, serve una committenza più capace
La partita finale è politica: se prevarranno i 18 governi, la riforma prenderà la forma di una direttiva e il Codice sopravvivrà con i suoi margini di adattamento; se prevarrà la Commissione, quei margini scompariranno.
Ma l’errore da evitare è ridurre tutto a una battaglia di bandiera. L’Italia ha semmai l’occasione di presentarsi al negoziato con una posizione tecnica, non solo difensiva: mantenere la forma della direttiva insieme agli altri Stati, ma soprattutto salvare nel merito ciò che funziona — una soglia BIM ambiziosa come leva di modernizzazione, la capacità di adattare le regole al proprio ordinamento, strumenti come il project financing ripensati in chiave europea anziché rimossi.
Perché la domanda che conta non è quanto BIM ci impone l’Europa, ma quanto è capace la nostra PA di trasformarlo in valore. E su questo, l’asticella non dovremmo lasciarla abbassare a nessuno.
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